Lo Statuto
Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita in Londra l’associazione “Friends of Puglia”, d’ora innanzi denominata l’Associazione.
Art. 2 - FINALITÀ
2.1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro.
2.2. L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) Promuovere e mantenere viva l’identità culturale dei Pugliesi in Gran Bretagna;
b) Promuovere l’immagine della Puglia e dei Pugliesi in Gran Bretagna;
c) Creare occasioni di contatto tra Pugliesi, nativi e discendenti, nonché tra Pugliesi e simpatizzanti residenti in Gran Bretagna nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità senza distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di opinione politica e di religione;
d) Favorire l’integrazione e l’inserimento sociale, economico e culturale dei Pugliesi in Gran Bretagna;
e) Promuovere e mantenere i legami con la Puglia, coinvolgendo la Regione, gli enti locali e la società civile.
f) Promuovere e mantenere legami con le autorità italiane in Gran Bretagna.
Art. 3 - ATTIVITÀ
L’Associazione si propone di perseguire i propri fini attraverso le seguenti attività:
a) L’organizzazione di eventi sociali, culturali e ricreativi;
b) Il coordinamento, la raccolta, la diffusione e lo scambio di informazioni fra gli associati, anche attarverso mezzi elettronici, quali Internet e la posta elettronica;
c) L’adesione e la promozione di altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi a quelli individuati dal presente Statuto;
d) Ogni altra, purchè strumentale al raggiungimento degli scopi elencati nell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 4 - SOCI
4.1. Possono aderire all’Asscociazione tutti i Pugliesi, nativi o discendenti ed i simpatizzanti residenti in Gran Bretagna che condividono le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.
4.2. I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari.
4.3. I fondatori dell’Associazione sono associati di diritto.
4.4. Possono essere nominati Soci Onorari, su base annuale o vitalizia le persone che si siano distinte per il loro particolare apporto nel conseguimento delle finalità associative nonchè coloro che si siano particolarmente distinti nel proprio campo di attività tenendo alto il nome della Puglia. La nomina avviene da parte del Comitato Esecutivo, con decisione unanime, su proposta di almeno due soci, previo parere dell’Assemblea. I Soci Onorari sono esenti dall’obbligo di pagamento dei contributi.
4.5. Sono Soci Ordinari tutti gli altri soci. L’ammissione di tali soci avviene su richiesta dell’interessato al Comitato Esecutivo nelle modalità che verranno dallo stesso previste. Il Comitato provvede all’ammissione o al rifiuto con delibera da comunicarsi all’interessato.
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
5.1. L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione ed il rispetto delle norme del presente Statuto e di quelle che saranno adottate dagli organi sociali in conformità dello stesso.
5.2. I soci devono versare il contributo annuale stabilito dall’Assemblea nei termini da essa indicata.
5.3. Tutti i soci in regola con il pagamento del contributo godono del diritto di voto e possono essere eletti alle cariche esecutive.
5.4. Qualsiasi prestazione fornita dai soci è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attivitá prestata secondo parametri prestabiliti dal Comitato Esecutivo.
5.5. L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
5.6. L’associato può essere escluso dall’Associazione su delibera del Comitato in caso di mancato versamento del contributo annuale o di grave violazione degli obblighi statuari, nonché in caso di comportamento contrastante con gli scopi sociali.
5.7. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6 - PATRIMONIO
6.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito
- - dai contributi annuali stabiliti dall’Assemblea;
- - dai contributi straordinari o una tantum, pure stabiliti dall’Assemblea;
- - dai contributi volontari di soci e non;
- - da contributi governativi, regionali o di altro ente pubblico;
- - dal ricavato di iniziative espressamente volte al reperimento di fondi;
- - dalle sponsorizzazioni di sostenitori dell’Associazione;
- - da ogni altra entrata o conferimento.
6.2. Il Presidente ed il Tesoriere gestiscono la cassa in ottemperanza delle delibere del Comitato Esecutivo.
6.3. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio risultante dalla liquidazione, pagati i debiti, dovrà essere devoluto ad enti pubblici o privati operanti in Puglia o in Gran Brategna, aventi finalità analoghe, individuati dall’Assemblea con la delibera di scioglimento.
Art.7 – ORGANI SOCIALI
Organi sociali dell’Associazione sono:
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l’Assemblea dei Soci.
Art. 8 - COMITATO ESECUTIVO
8.1. La direzione dell’Associazione nonché i più ampi poteri di amministrazione dell’Associazione non espressamente riservati all’Assemblea sono affidati al Comitato Esecutivo.
8.2. Il Comitato può conferire deleghe ai suoi componenti per l’esercizio delle sue funzioni.
8.3. Il Comitato è composto da non più di undici membri.
8.4. Il primo Comitato insediato durerà in carica per un periodo di due anni. Scaduto il periodo iniziale l’Assemblea procederà all’elezione di un nuovo Comitato Esecutivo. Il nuovo Comitato ed i successivi rimarranno in carica per due anni.
8.5. I membri del Comitato possono essere rieletti.
8.6. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi componenti.
8.7. Il Comitato cura la tenuta del libro dei soci, del libro delle delibere e di eventuali libri contabili.
8.8. Il Comitato redige il rendiconto annuale.
8.9. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti, salve le eccezioni previste dal presente statuto. In caso di paritá decide il Presidente.
8.10. Il Comitato è validamente costituito se intervengono almeno 3 consiglieri.
Art. 9 - PRESIDENZA
9.1. L’Associazione è rappresentata dal Presidente nominato dal Comitato fra i suoi membri.
9.2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale Annuale, le riunioni del Comitato Esecutivo ed ogni eventuale Assemblea Straordinaria.
9.3. Il Presidente dà impulso ad ogni attività dell’Associazione e presenta all’approvazione dell’Assemblea Generale Annuale, al termine del primo anno in carica, una relazione sull’operato dell’anno trascorso e una bozza di programma per il successivo accompagnata da un preventivo ecomomico.
9.4. Il Presidente esegue le delibere del Comitato e dell’Assemblea salvo deleghe conferite dal Comitato stesso o dall’Assemblea. In tal caso vigila sulla loro attuazione.
Art. 10 - ASSEMBLEA
10.1. L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, tra il 15 giugno ed il 15 settembre, per approvare e discutere il rendiconto predisposto dal Comitato, e per approvare e discutere le relazioni presentate dal Presidente ai sensi dell’articolo 9.
10.2. L’Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni qualvolta il Comitato se ne ravvisi la necessitá per le esigenze dell’Associazione, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In quest’ultimo ultimo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dal riceveimento della richiesta e la riunione dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
10.3. La convocazione deve necessariamente contenere l’ordine del giorno ed essere comunicata a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. Le delibere possono vertere unicamente su oggetti presenti nell’ordine del giorno.
10.4. L’Assemblea Generale elegge il Comitato esecutivo secondo la procedura prevista dall’articolo 12.
10.5. L’Assemblea delibera sulle quote sociali da far sottoscrivere a tutti gli associati e su eventuali contribuzioni straordinarie.
10.6. L’Assemblea delibera su ogni questione che verrà sottoposta alla sua attenzione dal Comitato.
10.7. L’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci che intervengono. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti salvo quanto previsto all’articolo 10.8.
10.8. Le delibere riguardanti le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate a maggioranza di due terzi dei presenti.
Art 11 - CONVOCAZIONI E DELIBERE
11.1. L’Assemblea ed il Comitato deliberano in sede reale o virtuale.
11.2. La convocatoria virtuale potrà durare anche più giorni. Il Comitato approva con regolamento i criteri con cui dovranno avvenire le discussioni e per la validità dell’esercizio del diritto di voto.
Art. 12 - ELEZIONE DEL COMITATO
12.1. Ogni due anni nel corso dell’Assemblea Generale Annuale il Presidente presenta una relazione sulle attività svolte dal Comitato uscente ed indice l’elezione del nuovo Comitato. Il voto si svolge di regola, salvo diversa decisione dell’Assemblea, a scrutinio segreto. È possibile votare per uno solo dei candidati.
12.2. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
12.3. Le candidature dovranno pervenire al Segretario almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale.
12.4. Il Comitato entrante elegge il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario nel corso della prima riunione.
Art. 13 - CONTROVERSIE
Eventuali dispute e controversie fra i soci o fra soci e l’Associazione, in quanto dipendenti dall’esecuzione, interpretazione ed applicazione del presente Statuto saranno devolute alla competenza di un arbitro unico, il quale deciderà in via irrituale secondo equitá entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico. L’arbitro unico sarà scelto consensualmente dalle parti in lite o in mancanza con voto dell’Assemblea fra i soggetti proposti. Verrà nominato arbitro chi otterrrà il maggior numero di voti.
Londra, 4 giugno 2006


